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ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 22 del 19/09/2013

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 16/2013 RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI NON POTABILITA’ DELL’ACQUA.

IL SINDACO

Vista l’ordinanza sindacale n. 16 del 11.07.2013 con la quale si dichiarava la non potabilità delle acque presenti nelle condotte idriche del Comune di La Maddalena, vietando l’utilizzo per fini potabili ed alimentari;

Vista la nota dell’ASL n. 2 di Olbia – Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – prot. 48368 del 18.09.2013 con la quale vengono comunicati gli esisti delle analisi effettuate dall’ARPAS di Sassari, sulle acque prelevate in data 29.07.2013 presso l’utenza di Via Indipendenza 53, dai quali emerge “la rispondenza delle acque ai requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’allegato l del D.Lgs. 31/2001″;

Preso atto del giudizio sanitario di ” acqua idonea al consumo umano”, espresso dalla ASL nella nota citata a seguito di valutazione del rischio;

Dato Atto che
il D.Lgs. no31/2001, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;
il predetto Decreto legislativo impone (art. 10), in caso di riscontro di superamento dei valori previsti dai requisiti minimi, che l’azienda unità sanitaria locale interessata, comunichi al gestore l’avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, proponga al sindaco l’adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tramite l’emissione di un ordinanza Sindacale;
Il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano spetta all’azienda U.S.L. territorialmente competente, così come previsto dall’art. 6 comma Sbis del D.Lgs 31/2001;

Ritenuto opportuno, sulla base del giudizio sanitario del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Olbia, revocare la citata ordinanza n. 16/2013;

Viste le vigenti leggi in materia;

Città di La Maddalena

Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 54;

Visto lo Statuto Comunale;


ORDINA

Per i motivi citati in premessa, la revoca dell’ordinanza sindacale n. 16 del 11.07. 2013 relativa alla dichiarazione di non potabilità delle acque presenti nelle condotte idriche del Comune di La Maddalena con la quale si vietava l’utilizzo per fini potabili ed alimentari;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune e che una copia della stessa venga trasmessa a:
• A.S.L. no 2 di Olbia- Viale A. Moro ang. Via Peruzzi
• Abbanoa S.p.A.- Via Macerata Olbia
• ARPAS- Via Rockfeller, 58-60 Sassari
• Comando di Polizia Locale del Comune di La Maddalena
s Dirigente Direzione Opere Pubbliche
• Ufficio Igiene Ambiente del Comune di La Maddalena
Organi di stampa locale

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 241/90 si comunica che avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla data della pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R . della Sardegna (Legge 6/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 gg. (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971) .

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