RICEVIAMO, PUBBLICHIAMO E CONDIVIDIAMO.
Oggi si ha la conferma che quanto dichiarato da un elemento (delegato) a un lavoratore marittimo a riguardo del famoso tunnel, lo scopo è solo uno. ALLA PROSSIMA PUNTATA.
Le parole le porta via il vento, i documenti rimangono.
Articolo tratto da www.gallurainformazione.it
La Maddalena. Polemiche sull’istituzione della tassa di sbarco.
La Finanziaria consente alle isole minori di istituire una tassa di sbarco fino ad un massimo di 1,50 euro. Secondo una stima dell’assessore Gallinaro, sulla base dei movimenti giornalieri dello scorso anno 2011, il movimento è stato di oltre 650.000 persone. Ritenendo pertanto importante l’introito che ne verrebbe al Comune, anche perché, ha affermato l’assessore, questa verrebbe ad abrogare quella del Parco, è stata approvata dalla maggioranza Comiti. Contrarie le opposizioni, dal Gruppo Montella a Orgoglio Maddalenino a Piefranco Zanchetta a Gaetano Pedroni, che hanno sottolineato l’inopportunità di questo provvedimento, visti soprattutto i tempi di difficoltà che si stanno vivendo. Tra gli intervenuti Massimiliano Guccini che ha affermato: “Possiamo permetterci di scoraggiare il turista giornaliero? Possiamo permetterci a La Maddalena, in questo momento di crisi, di rinunciare a chi prende il caffé, il giornale, il panino, la Coca Cola, il panino, il gelato, il francobollo per la cartolina. Possiamo permetterci di scoraggiare chi si imbarca sul traghetto e paga il biglietto? Possiamo permetterci tutto questo? La Maddalena può permettersi ciò? Possiamo permetterci di scoraggiare, se non addirittura respingere il turista giornaliero? Non facciano gli ‘schizzinosi’, non siamo in condizioni di buttare via niente!”.
ECCO IL NUOVO REGOLAMENTO PARTORITO DALL’AMMINISTRAZIONE MONTELLA, DIMENTICANDOSI DI IERI.
Città di La Maddalena
(Provincia di OLBIA – TEMPIO)
REGOLAMENTO PER l’APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO
Art. 1
Istituzione del contributo di sbarco
Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art.52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n°446 ed è volto a disciplinare l’ applicazione del contributo di sbarco di cui all’art. 33 della L. n° 221 del 28/12/2015, che ha sostituito l’art.4 del D. Lgs. n°23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n°16.
Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi del contributo di sbarco, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di navigazione e di ogni altro Vettore pubblico e privato e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
Art. 2
Soggetti al contributo di sbarco
Il contributo di sbarco è alternativo alla tassa di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 del della L. n° 221 del 28/12/2015.
Il contributo di sbarco è corrisposto da ogni persona fisica che, per giungere sulle isole dell’arcipelago del comune di La maddalena utilizzi vettori che forniscano collegamenti linea o vettori che svolgano servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati ed autorizzati ad effettuare collegamenti verso le isole del comune di La Maddalena.
Art. 3
Riscossione del contributo
Il contributo di sbarco è dovuto per ogni singolo passeggero e dovrà essere riscosso nel periodo compreso tra il 1 di gennaio al 31 di dicembre di ogni anno.
La misura del tributo è pari a:
€ 0.50 nel periodo che va dal 01 ottobre al 31 marzo
€ 2.50 dal 01 aprile al 30 settembre;
Il contributo non è cumulativo.
L’ammontare e le modalità di riscossione del contributo potranno essere variate annualmente con apposita Delibera di Giunta, la quale potrà inoltre fissare riduzioni, i periodi diversi di applicazione.
Art.4
Finalità dell’imposta.
Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.
Art.5
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento del contributo le persone residenti nel Comune, i lavoratori pendolari, gli studenti pendolari e coloro che si recano sull’isola presso le strutture ospedaliere per motivi di salute ed i loro accompagnatori nonché i nativi del ns comune ancorchè non residenti.
Sono, altresì, esentati dal pagamento dei coloro che posseggono immobili assoggettabili ad IMU nel ns comune e i componenti dei loro nuclei familiari .
Art. 6
Soggetti abilitati alla riscossione
Ai sensi dell’art 33 della legge n. 221/2015 e del presente Regolamento, il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale o con successiva delibera di giunta.
Art.7
Modalità di riscossione e riversamento.
I vettori di cui agli altri articoli precedenti hanno l’obbligo di comunicare ogni quindici giorni al Comune di La Maddalena il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo di sbarco e il numero dei passeggeri esenti secondo il modulo di denuncia fornito dal Comune, provvedendo contestualmente al relativo versamento del dovuto alle casse del Comune.
Art.8
Sanzioni e riscossione coattiva
Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni.
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs. n°472 del 1997, così come modificate dal D.lgs. 158/2015.
Le somme dovute per l’imposta, sanzioni e interessi, se non versate sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.
Art.9
Controlli
Il Comune effettua gli opportuni controlli sull’applicazione e sul versamento dell’imposta di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni.
Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione da parte delle Compagnie di navigazione e degli altri vettori pubblici e privati.
Detti vettori sono tenuti a rilasciare copia del biglietto al passeggero per esibirla in eventuale sede di controllo.
Ai fini dell’attività di accertamento e verifica dell’imposta si applicano le disposizioni di cui all’art.1, commi 161 e 162 della legge 27/12/2006 n° 296.
Art.10
Controversie
Le controversie concernenti l’imposta di sbarco saranno risolte attraverso le normali procedure di gestione del contenzioso in materia tributaria.
Art.11
Disposizioni Transitorie
Per l’anno 2016, in virtù del disposto dell’art 1, comma 26, della legge 208 del 28/12/2015, il Contributo di sbarco non potrà essere applicato per le parti difformi e ampliative rispetto all’imposta di sbarco cosi come disciplinata dall’art.4 del D.Lgs. n°23 del 14/03/2011 ( come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 ) e dal relativo regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/05/2012.
In tal senso la misura del tributo, il novero dei soggetti passivi, il periodo di applicazione e le eventuali agevolazioni rimarranno inalterate rispetto a quanto previsto ed applicato per l’anno finanziario 2015 con riferimento all’imposta di sbarco.






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