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Galleria Oggetto: divieto di utilizzo di petardi, botti e oggetti esplodenti di vario genere

fabio-laiIL VICE SINDACO
CONSIDERATO

che durante il periodo delle festività è consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e oggetti esplodenti di vario genere;
che, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione nonché di danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
che esiste un oggettivo pericolo anche per quei prodotti che si limitano a produrre unicamente un effetto luminoso, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;
che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico di tutti gli animali, in quanto, il fragore dei botti oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, li porta a perdere l’orientamento;
DATO ATTO che la legge n. 125/2008 ha modificato l’articolo 54 del D. Lgs n. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell’Interno è disciplinato l’ambito di applicazione anche con riferimento alla incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto ed anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;
CONDIVISA l’esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità del territorio comunale, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;
ATTESO che l’Amministrazione comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela della incolumità dei cittadini e degli animali, nella quale è impegnata anche la Polizia locale;
VISTI i recenti articoli di stampa ed in particolare i fatti di cronaca riportati in data 1° gennaio 2017 dall’”Unione Sarda” riportante il seguente titolo: “Cagliari, ragazzino ferito da un petardo in Piazza Yenne: rischia di perdere alcune dita”;
VISTI gli articoli 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
O R D I N A
fatti salvi gli spettacoli pirotecnici regolarmente autorizzati,
IL DIVIETO
su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere.
L’inosservanza della disposizione di cui al punto 1) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 (da euro 25,00 ad euro 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Le violazioni al presente provvedimento comportano altresì, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’articolo 13 della L. N. 689/1981 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell’articolo 20, comma 5 della legge citata.
INFORMA
Che contro il presente provvedimento è ammesso:
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento è il comandante del Corpo di Polizia Locale, Dr. Roberto Poggi.
DISPONE CHE
a cura dell’Ufficio Notificazioni, la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio comunale;
venga trasmessa sia al Comando della Polizia Locale di La Maddalena affinché provveda agli adempimenti conseguenti sia, per doverosa conoscenza:
al Commissariato della P.S. ;
alla locale Stazione Carabinieri;
alla Prefettura;
ai Consiglieri Comunali.
IL VICE SINDACO
Fabio Lai

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