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Galleria Grande Andrea Biancareddu, Sindaco di Tempio Pausania.

00_Sindaco_Biancareddu okOrdinanza del Sindaco di Tempio Andrea Biancareddu che chiede il ripristino entro delle attività connesse alla sala operatoria e blocco parto. Quello che è mancato a La Maddalena. I nostri sinceri complimenti al Sindaco Andrea Biancareddu.

CITTA’ DI TEMPIO PAUSANIA
C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 23/04/2018

OGGETTO:OSPEDALE PAOLO DETTORI DI TEMPIO P. REPARTO DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA CHIUSURA BLOCCO PARTO E SALA OPERATORIA GINECOLOGICA E INTERRUZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE CONNESSE ORDINE DI RIPRISTINARE IL SERVIZIO

IL SINDACO

Premesso che:

– nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale “Paolo Dettori” di Tempio Pausania, da qualche giorno si è venuta a determinare una situazione di particolare gravità che desta allarme e preoccupazione per la salute dei cittadini e degli utenti dell’ospedale provenienti da tutto il territorio del distretto;

– dall’utenza, dagli organi di stampa e di informazione, e da segnalazioni fatte direttamente al Sindaco, sono state rappresentate inaccettabili circostanze che stanno accadendo nel predetto reparto, tali da compromettere in modo serio e drammatico il diritto alla salute dei cittadini galluresi e di quanti debbano rivolgersi al locale ospedale;

– sulla base di un ancora non noto provvedimento della Azienda sanitaria, dal giorno giovedì 19 u.s., è stata disposta la cessazione dei ricoveri e degli interventi, di fatto quindi di tutte le prestazioni sanitarie, ad eccezione di quelle situazioni di imminente pericolo di vita e quindi indifferibili, con trasferimento delle pazienti presso gli ospedali di Olbia e Sassari, e di tutti gli interventi per i parti cesarei programmati;

– il Sindaco si è recato personalmente presso il reparto per accertarsi dei fatti. Ha così appreso che il reparto è stato di fatto chiuso per carenza di personale, in specie di quello medico. Ha verificato che il personale in organico è di sette medici compreso il primario. Due di questi sono assenti per malattia da circa due mesi, altri assenti perchè titolari di aspettativa ex Legge 104, Presenti in servizio sono pertanto due medici più il primario. La stessa situazione, in linea generale, si presenta anche per il personale ostetrico-infermieristico.

Ciò comporta evidentemente che gli operatori del reparto sono costretti a lavorare osservando turni insostenibili, senza poter usufruire di riposi, permessi e ferie, gravati quindi da pesanti carichi di lavoro non più sopportabili e inidonei a garantire la qualità del servizio.

Sottolineato che le distanze per raggiungere i reparti di ginecologia e ostetricia degli ospedali di Olbia e Sassari non sono inferiori ai 60/90 minuti di percorrenza, tempi evidentemente tali da compromettere la salute delle pazienti e dei nascituri.

Richiamata la legge regionale di riordino della rete ospedaliera che prevede il mantenimento per l’ospedale di Tempio Pausania di tutti i servizi presenti ivi compreso il punto nascite.

Evidenziato che:

– la decisione della Azienda determina una grave ed imprevedibile emergenza sanitaria nel territorio comunale in quanto alla cessazione dei ricoveri (19/04/2018) nel reparto di ginecologia e ostetricia non corrisponde la contestuale attivazione di un servizio in grado di garantire la dovuta qualità e tempestività della assistenza né l’azienda ha attivato per tempo misure e rimedi per sopperire alle carenze di personale che hanno portato a questa drammatica e gravissima situazione attuata con drastiche e pregiudizievoli determinazioni.

– al fine di salvaguardare il diritto alla salute è indispensabile preservare e garantire la piena assistenza e prestazione sanitaria del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Tempio Pausania, garantendo la continuità dei ricoveri e delle prestazioni con conseguente cessazione dello stato di pericolo determinato dal contestuale blocco dei ricoveri e dalla mancata piena assistenza alle pazienti e utenti del servizio medesimo.

Considerato che tale situazione, lesiva del diritto alla salute (art. 32 Cost.), non è evidentemente rimediabile con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento giuridico.

ObEvidenziato, inoltre, come la Amministrazione Comunale non è stata in alcun modo informata dalla Azienda dello stato e dell’organizzazione dei servizi erogati dal Reparto e delle sue criticità.

Verificato che la cessazione dei ricoveri e di fatto la chiusura del reparto non è dipesa da una situazione contingente di carenza di organico dovuta ad eventi assolutamente non prevedibili ma al contrario è determinata da una situazione di assenze dal servizio per ragioni e circostanze conosciute, previste e prevedibili dalla Azienda

Ritenuto, quindi, che l’Azienda avesse a disposizione strumenti e risorse per evitare tale situazione che ha portato allo stallo delle attività del reparto e che sia una sia una precisa responsabilità della Azienda stessa attuare ogni misura idonea per la sostituzione del personale assente e garantire, così, la continuità del servizio.

Avuto riguardo alle funzioni e al ruolo delle autonomie locali e in particolare dei Comuni, nei confronti della tutela della salute e dei servizi sanitari.

Atteso che l’art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Richiamata la legge 833/1978, e in particolare l’art. 32.

Precisato infatti che:

– il Sindaco rimane il primo referente della salute di una Comunità.

– Il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio.

– Ai sindaci sono affidati poteri di programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato del direttore generale delle Azienda.

– Il sindaco è autorità sanitaria locale, in questa veste, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998.

Considerato che la decisione assunta dalla Azienda sanitaria determina un gravissimo disservizio con seri e concreti rischi per la salute e la vita dei cittadini.

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l’art. 32 della L. n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;

Tutto ciò premesso, il Sindaco di Tempio Pausania, Avv. Andrea Mario Biancareddu, ai sensi dell’art. 50 co. 5 del D.lgs n. 267/00 e art. 32 Legge 833/1978 e ss.mm. :

ORDINA

alla ATS Azienda Tutela Salute Sardegna – Direttore Generale, alla ASSL OLBIA – Direttore Area Socio Sanitaria Locale di Olbia, Direttore Sanitario dell’Ospedale Civile di Tempio Pausania, ciascuno per le proprie competenze:

– di ripristinare immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla notifica della presente ordinanza il pieno servizio, e, in particolare, le attività connesse alla sala operatoria e blocco parto, mantenendo la continuità assistenziale del presidio ospedaliero, garantendo ricoveri e piene prestazioni sanitarie come per legge.

– Di individuare e attuare le più idonee modalità operative per ripristinare il pieno funzionamento della rete di assistenza ginecologica e di ostetricia con conseguente appropriata dotazione di personale, di risorse e di strumenti occorrenti.

DISPONE

che si notifichi la presente Ordinanza:

– al Direttore Generale ATS Sardegna Dott. Fulvio Moirano via PEC a protocollo.generale@pec.atssardegna.it

– al Direttore Generale dell’ASSL Olbia Area Socio Sanitaria Locale di Olbia dott.ssa Antonella Virdis via PEC a protocollo@pec.aslolbia.it

– al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania, dott.ssa Giovanna Gregu a mani;

che si comunichi:

– al Prefetto di Sassari

– alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per il tramite della Polizia Municipale di Tempio Pausania.

incarica

il Comandante del Corpo di Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione della presente ordinanza nei termini da essa previsti;

avverte

che la inosservanza di quanto disposto nel presente provvedimento comporta l’eventuale applicazione della sanzione prevista dall’articolo 650 c.p..

informa, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.lgs. 104/2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone infine che sia

– pubblicata all’Albo Pretorio

– resa nota alla cittadinanza mediante comunicazione alla stampa e pubblicata sul sito internet dell’Ente;

– comunicata alla Regione Sardegna Assessorato dell’Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale, san.assessore@regione.sardegna.it

Tempio Pausania lì 23/04/2018

Il Sindaco
Avv. Andrea Mario Biancareddu

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD 82/2005

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